PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 33 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «La Repubblica promuove e garantisce lo sport in tutte le sue espressioni, quale strumento di formazione dell'individuo e modalità di manifestazione della sua personalità.
      La legge dello Stato assicura l'autonomia e l'indipendenza dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale, e dei suoi organi».

Art. 2.

      1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «t) ordinamento sportivo».
      2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: «ordinamento sportivo;» sono soppresse.